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A) OGGETTO DELLA FORNITURA:
La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato in conferma. Qualsiasi variazione alle presenti
condizioni generali di vendita deve essere espressamente richiesta insieme al conferimento dell’ordine e noi
ci riserviamo di espressamente approvarla.
Si ritiene però come non scritta, in caso di nostra mancata approvazione, qualsiasi clausola inserita dal
committente nei suoi ordini, nelle sue note, nella sua corrispondenza.
B) ESCLUSIONI DALLA VENDITA
1 – Modelli, disegni, illustrazioni e istruzioni per la costruzione, installazione di quanto fornito non sono
compresi nella vendita e sono di esclusiva proprietà della venditrice.
2 – L’eventuale consegna di copia di quanto sopra avviene a titolo di cortesia. Non è ammessa nessuna
duplicazione né cessione a terzi.
C) ORDINAZIONI E ANTICIPI
1 – Se nella conferma d’ordine è indicato l’obbligo a carico del committente d’anticipare una parte del
prezzo, l’anticipo ha funzione di caparra confirmatoria (art. 1385 CC)
2 – Gli anticipi sono infruttiferi.
3 – Risolvendosi la conferma d’ordine per l’inadempimento del committente, quanto versato resta acquisito
dalla venditrice a titolo di risarcimento, salvi i maggiori danni.
D) CONSEGNE
1 – Il termine di consegna dichiarato nella conferma d’ordine non ha carattere essenziale e vale soltanto
come indicazione approssimativa. E’ prevista una tolleranza di mesi due a decorrere dalla data di spedizione,
salvo quanto previsto dal punto D3.
2 – Il ritardo della consegna non dà mai diritto a compenso o indennizzo alcuno a favore del committente,
né il contratto potrà essere reciso.
3 – Sopravvenute a ritardare la consegna cause di forza maggiore o eventi fortuiti il termine di consegna è
automaticamente prorogato per un periodo di tempo pari alla durata della causa sopravvenuta.
4 – La consegna della merce si effettua nei magazzini della venditrice, restando tuttavia in facoltà di questa
di farne rimessa allo spedizioniere per l’inoltro al committente per conto e a spese del committente stesso,
con esonero da ogni responsabilità della venditrice.
E) TRASPORTO – ASSICURAZIONE – IMBALLAGGIO
1 – La merce viaggia a tutto rischio e pericolo del committente il quale, pertanto, è tenuto a verificarla
all’arrivo ed in caso di avarie, fare gli opportuni reclami al vettore o allo spedizioniere.
2 – La merce non viene coperta da assicurazione per il trasporto se non sia diversamente pattuito nella
conferma d’ordine.
F) CARATTERISTICHE
1 – Il committente dà atto di conoscere tutte le caratteristiche di quanto fornito, descritte nei cataloghi,
listini, offerte ecc. dalla venditrice in vigore alla data della conferma d’ordine e di averne
ricevuto copia prima dell’ordine.
2 – Tutti i dati, esposti in catalogo, di natura tecnica relativi a rendimento, produzione, consumi, velocità,
portata, peso sono esposti a mero scopo indicativo. Le sigle identificative dei prodotti si intendono indicate
per richiamare le caratteristiche tecniche di cui ai cataloghi della venditrice.
3 – La venditrice si riserva il diritto di consegnare quanto ordinato con le modifiche tecniche che ritenga
necessarie ed utili.
G) COLLAUDO – INSTALLAZIONE
1 – Il collaudo avverrà nell’officina della venditrice prima della consegna, effettuata la quale gli apparecchi si
intendono senz’altro accettati dal committente con esonero di responsabilità della venditrice
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2 – A richiesta del committente la venditrice potrà inviare suoi montatori o collaudatori per l’installazione
degli apparecchi al domicilio del committente. Per ognuno di essi, il rimborso spese sarà fatturato dalla
venditrice al committente in base alla tabella Assofluid in vigore alla data richiesta dell’intervento.
3 – Il committente è ritenuto responsabile come depositario degli attrezzi o materiali di ricambio o dei relativi
indumenti e valori dei montatori o collaudatori.
4 – Le spese per l’eventuale installazione e/o collaudo al domicilio del committente dovranno essere da
questi immediatamente pagate, alle condizioni di cui alla conferma d’ordine.
H) RECLAMI E CONTESTAZIONI
1 – I reclami per i vizi o difformità dal pattuito dovranno sempre essere fatti con lettere raccomandata, a
pena di decadenza, entro otto giorni dalla consegna o, nei casi previsti dall’art. E dall’arrivo delle merci a
destino, o per i soli vizi occulti, dalla scoperta con l’avvertenza che occulti si intendono solo quei vizi che
l’attenta e completa verifica operata dal controllo di qualità del committente non ne abbia permesso la
rilevazione.
2 – Ogni pretesa potrà comunque essere fatta valere, sia in via di azione che di eccezione, solo entro tre
mesi dalla consegna, dopo il quale termine, in mancanza di proposizione di regolare domanda giudiziale,
ogni titolo andrà prescritto, derogandosi con la presente clausola a quanto indicato in materia dal Codice
Civile.
3 – La responsabilità della venditrice è comunque limitata alla sostituzione di prezzi o di parti difettose
escluso ogni diritto alla restituzione o riduzione di prezzo e ad ogni ulteriore risarcimento del danno.
4 – I mesi di garanzia per quanto fornito devono intendersi per una utilizzazione di un ciclo lavorativo di otto
ore giornaliere. L’eventuale utilizzazione per periodi superiori riduce la garanzia a mesi tre dalla data di
consegna
I) GARANZIA – LIMITI – ESCLUSIONI
1 – La venditrice assume garanzia del normale funzionamento meccanico di quanto fornito per la durata di
un anno (salvo quanto previsto al punto H 4) dalla data di consegna.
2 – La garanzia si intende limitata alla sostituzione dei pezzi guasti o difettosi in dipendenza da cattiva
qualità del materiale o della costituzione. Essa non si estende ai difetti dipendenti dal consumo naturale o da
imperizia o negligenza del committente ed ai pezzi che per la composizione del materiale o per la natura del
loro impiego siano soggetti a rapido deterioramento.
3 – I guasti o i difetti devono essere dichiarati, sotto pena di decadenza, con lettera raccomandata entro otto
giorni dalla scoperta. La venditrice, quando riconosca la sussistenza del difetto, si obbliga sostituire gli
elementi difettosi sempre che non siano stati manomessi per tentata riparazione o modificazione da parte
del committente (o di terzi), e purché questi abbia ottemperato puntualmente agli obblighi contrattuali, con
particolare riguardo ai pagamenti che, se non effettuati nei modi e nei termini convenuti, comportano la
decadenza dalla garanzia ed il diritto della venditrice di non operare le sostituzioni.
4 – E’ espressamente escluso da ogni altro indennizzo, richiesta di risarcimento danni, anche da parte di
terzi, danni per fermo di produzione del committente.
5 – Gli elementi da sostituire devono essere inviati con spese di trasporto a carico del committente franco
sede della venditrice che provvederà alla sostituzione nel più breve tempo possibile con consegna nelle
proprie officine. I pezzi sostituiti di proprietà del committente rimangono a sua disposizione per otto giorni
entro i quali possono essere ritirati; oltre a tale termine la venditrice è autorizzata a considerarli come
rottami di sua proprietà senza indennizzo alcuno.
6 – L’esame delle avarie e delle loro cause sarà sempre eseguito nelle officine della venditrice e tutte le
spese inerenti saranno a carico del committente. Sono pure a carico del committente tutte le spese di
sopralluogo che in qualunque caso venissero richieste. In nessun caso il committente potrà pretendere la
risoluzione del contratto.
7 – La garanzia non è trasferibile e vale soltanto nei confronti dell’intestatario della fattura.
8 – La garanzia non è più operativa all’avverarsi di una della seguenti condizioni:
a) pagamenti non effettuati dal committente nei modi e termini convenuti
b) manomissione di quanto fornito senza esplicita autorizzazione della venditrice
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c) uso non conforme di quanto fornito
d) mancata effettuazione della manutenzione
e) montaggio, modifica, sostituzione di parti o di quanto fornito
L) PREZZI
1 – I prezzi stabiliti nella presente conferma d’ordine s’ intendono franco stabilimento della venditrice al
netto dell’ IVA
2 – Qualsiasi variazione che avvenisse in corso di esecuzione e sino alla consegna dei costi di mano d’opera
e materiali superiori al 5% sarà a carico della committente che dichiara sin d’ora di accettarla.
M) FATTURE – CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1 – Le fatture non contestate entro otto giorni dalla loro emissione si intenderanno accettate.
2 – I pagamenti devono farsi direttamente alla venditrice od a persona munita di regolare mandato ad
incassare, o nel modo indicato nella conferma d’ordine e in fattura.
3 – Reclami in ordine alla esecuzione della conferma d’ordine non danno diritto al committente di
sospendere i pagamenti e nessuna contestazione circa la fornitura sarà da considerarsi se il cliente non sia in
regola con i pagamenti.
4 – Modificato come da punto 7.
5 – In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si produrrà per solo tale circostanza il
decadimento del beneficio del termine con conseguente risoluzione del contratto senza necessità di messa in
mora.
6 – L’inosservanza delle condizioni di pagamento dà alla venditrice il diritto di sospendere l’esecuzione dei
suoi obblighi contrattuali e di risolvere il contratto con semplice comunicazione e con rivalsa dei danni.
N) ESONERI DI RESPONSABILITA’
1 – Qualora quanto venduto si trovasse presso la venditrice essa non risponderà degli eventuali danni per
eventi climatici, scassi, furti, incendi ed altri casi imprevisti o di forza maggiore se non nella misura in cui
potrà essere garantita da terzi, esclusa comunque qualsiasi maggiore responsabilità.
2 – La venditrice garantisce che quanto fornito è stato verificato e controllato prima della vendita e quindi
quanto consegnato è esente da difetti.
3 – Le tecniche di costruzione sono le più progredite e permettono la realizzazione di un prodotto
qualitativamente all’avanguardia.
4 – Il committente si impegna conseguentemente a avvisare immediatamente la venditrice in merito a difetti
riscontrati anche da parte di terzi per permettere la verifica contestuale dei vizi sul prodotto.
5 – Trattandosi di vendita di componenti da incorporare in altri beni il committente si impegna a seguire la
procedura di cui al DPR 24.5.88 n. 224 con notizia immediata alla venditrice.
6 – In merito alla esclusione di responsabilità della venditrice si richiama quanto previsto dall’art. 6 DPR
24.5.1988 n. 224.
O) ORDINAZIONI A RAPPRESENTANTI
1 – Gli ordini eseguiti ai rappresentanti si intendono subordinati alla approvazione della venditrice, alla
disponibilità della merce al momento del ricevimento della ordinazione, della permanenza delle condizioni di
mercato e di solvibilità del committente.
P) FORO COMPETENTE
1 – Per qualsiasi contestazione competente è il Foro di Milano, le tratte, accettazioni di pagamento, domicilio
eletto in effetti cambiali, spedizioni con o senza assegno, esazioni a mezzo di appositi incaricati non operano
modificazioni alla competenza territoriale.
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